Bonus edilizi e General contractor: occhio all’attestazione SOA


Dal 2020, con l’introduzione del Superbonus, il quadro normativo
in materia di agevolazioni fiscali per l’edilizia si è evoluto in
modo particolarmente frenetico. Il legislatore è intervenuto a più
riprese, modificando non solo l’impianto della maxi-detrazione
prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto
Rilancio”), ma anche le regole relative all’utilizzo delle opzioni
alternative alla fruizione diretta del beneficio, ovvero lo sconto
in fattura e la cessione del credito.

Nel tempo, si sono aggiunti ulteriori strumenti di controllo,
tra cui i meccanismi di verifica preventiva e selettiva da parte
dell’Agenzia delle Entrate, introdotti con l’art. 122-bis del
Decreto Rilancio. Questa norma consente all’Amministrazione
finanziaria di sospendere e, successivamente, annullare le
comunicazioni di opzione che presentano profili di rischio
fiscale.

A completare il quadro, sono sopraggiunti provvedimenti
specifici come l’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022, che ha introdotto
l’obbligo di attestazione SOA per le imprese che
eseguono lavori agevolati di importo superiore a 516.000 euro.
Obbligo che, per essere operativo, ha richiesto anche un
chiarimento normativo ufficiale tramite l’art. 2-ter del D.L. n.
11/2023.

L’introduzione della certificazione SOA in ambito edilizio
privato ha generato dubbi interpretativi, soprattutto rispetto alla
figura – sempre più diffusa – del general
contractor
, spesso incaricato della gestione complessiva
degli interventi senza eseguire direttamente i lavori.

Bonus edilizi tra controlli e giustizia

In questo contesto stratificato e incerto, non sorprende che
l’ultima parola spetti sempre più spesso non agli enti di controllo
(Sportello Unico per l’Edilizia per gli aspetti autorizzativi,
Agenzia delle Entrate per i profili fiscali, ENEA per le verifiche
energetiche), bensì ai giudici.

È il caso della Corte di Giustizia Tributaria di primo
grado di Modena
, che con la

sentenza n. 81 del 27 febbraio 2025
ha
chiarito la portata soggettiva dell’obbligo di qualificazione SOA,
con particolare riferimento al general contractor.

Il caso

La vicenda riguarda un intervento di Sismabonus 85% su parti
comuni, con doppio salto di classe sismica, per il quale era stata
esercitata l’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’art.
121 del D.L. n. 34/2020.

Il credito è stato però scartato dall’Agenzia delle Entrate,
nell’ambito dei controlli ex art. 122-bis, a causa della mancata
certificazione SOA in capo alla società che aveva stipulato il
contratto di appalto, operante come general contractor.

La società ha eccepito che il proprio ruolo si limitava al
coordinamento delle attività, senza esecuzione diretta dei lavori,
interamente affidati a imprese subappaltatrici regolarmente
certificate. Secondo questa tesi, quindi, l’obbligo di
qualificazione avrebbe dovuto gravare solo sui soggetti
esecutori.

Un’impostazione, questa, che avrebbe consentito l’esonero dei
general contractor “non edili” dal possesso della SOA, anche per
appalti milionari.

ANCE: tra principio e prassi, cautela massima

Va ricordato che il 4 luglio 2023 anche l’Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
 si era espressa sul
punto, osservando che:

In coerenza con l’art. 10-bis, comma 1 del D.L. n. 21/2022
e con l’art. 2-ter, comma 1, lett. d), n. 3) del D.L. n. 11/2023,
sarebbe ragionevole ritenere che, nel caso di affidamento a un
general contractor che si limiti al coordinamento, non sia
necessario il possesso della SOA
”.

Tuttavia, ANCE aveva anche precisato che “in assenza di
chiarimenti ufficiali si segnala che nella prassi si stanno
adottando linee interpretative di maggior cautela che ritengono
necessaria la condizione SOA a prescindere dal ruolo svolto
dall’impresa affidataria e facendo riferimento solo al valore dei
lavori oggetto del contratto
”.

La decisione

La Corte tributaria ha rigettato il ricorso, ritenendo
inapplicabile la distinzione tra esecuzione e coordinamento.
Secondo i giudici, ciò che conta è la qualità di
appaltatore
 rivestita dalla società. La lettura del
contratto stipulato ha confermato l’assunzione di
un impegno vincolante alla realizzazione
dell’opera
, sebbene tramite soggetti terzi.

Ai sensi dell’art. 2-ter del D.L. n. 11/2023, il limite dei
516.000 euro va valutato per ciascun contratto, e la certificazione
SOA è necessaria per chiunque stipuli un appalto di
lavori
, anche senza esecuzione diretta.

Chiunque stipuli contratti di appalto per lavori superiori
a tale cifra
 – afferma la Corte – deve dotarsi
di certificazione SOA. A tale regola non si sottrae la società che
svolge il ruolo di general contractor
”.

Il precedente richiamo dell’Agenzia delle Entrate

Il principio espresso dalla CGT modenese non è del tutto nuovo.
Già la circolare
n. 10/E del 20 aprile 2023
 dell’Agenzia delle Entrate
aveva chiarito che, per i contratti stipulati a decorrere dal 1°
luglio 2023, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata
esclusivamente a imprese già in possesso della SOA, senza alcuna
deroga.

La stessa circolare aveva ribadito che:

  • il possesso della SOA è requisito essenziale per accedere sia
    alla detrazione che alle opzioni alternative
    (sconto/cessione);
  • il requisito deve essere posseduto al momento della stipula del
    contratto (dopo la fase transitoria);
  • la soglia di 516.000 euro deve essere valutata per ciascun
    contratto, anche in caso di subappalto integrale.

La sentenza modenese non fa che confermare l’interpretazione
dell’Agenzia, applicandola però a un caso concreto e rilevante.

Il controllo dell’Agenzia delle Entrate

Il rigetto dell’opzione per la cessione del credito è avvenuto
nell’ambito di un controllo preventivo ai sensi dell’art. 122-bis
del D.L. n. 34/2020, introdotto per contrastare le frodi nei bonus
edilizi. Il sistema di verifica automatizzato ha rilevato
l’anomalia, sospeso la cessione e, una volta accertata l’assenza
del requisito SOA, ha comunicato lo “scarto” della pratica.

Anche su questo aspetto la Corte ha confermato
anche la legittimità dell’azione
dell’Agenzia
, evidenziando che i controlli preventivi sono
pienamente coerenti con la finalità antifrode del sistema di
gestione dei bonus edilizi.





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